Ma è possibile che con questo caldo devo ricevere (in modo indiretto) da Amici comunicazioni e-mail di questo tenore?
"Quindi state
iscrivendomi senza previo consenso ad una newsletter pubblicitaria, chiedendomi
di esplicitare il mio DINIEGO invece che CONSENSO. Interessante! Fatelo,
per favore! Così ci vediamo direttamente dal Garante e vediamo un po' che
succede a voi e soprattutto alla reputazione dello Studio Lisi. Iniziamo, anzi,
con il pubblicare questa mail a una decina di migliaia di contatti su Facebook
e Twitter per vedere, in termini di Reputazione cosa succede."
Proviamo a fare ordine partendo dal fatto: il Reparto
Comunicazione del mio Studio Legale ha inoltrato ieri una comunicazione e-mail
a professionisti e imprese acquisiti da miei contatti diretti di
Linkedin. In tale comunicazione, in piena trasparenza e correttezza, si spiegava l'origine del
trattamento (contatto professionale
dell'avv. Lisi su Linkedin) e si chiedeva a tali contatti se volessero in
futuro ricevere dal nostro Studio Legale comunicazioni e-mail (ovviamente non commerciali) di carattere informativo e
dai contenuti scientifici! Del resto uno Studio Legale per dovere deontologico non può
fare pubblicità!
Trovo sia a questo punto giusto ricordare a TUTTI come -
nonostante il "pericolosissimo e insidiosissimo Codice privacy"
(davvero da pochi letto con doverosa attenzione nei suoi numerosi
dettagli) - sia ancora in vigore il Decreto legislativo n. 70 del 2003, il quale
all'art. 9 espressamente prevede che "fatti
salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 e
dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni commerciali
non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in
modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in
cui il destinatario le riceve e contenere l'indicazione che il destinatario del
messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni".
In questo caso, lo
ripeto ancora, di comunicazione commerciale neppure si tratta, essendo la
nostra una comunicazione informativa e di contenuto didattico/scientifico ed evidentemente siamo
nel B2B (e non nel B2C).
Inoltre, mi sembra utile ricordare sempre a TUTTI che anche
il Garante Privacy nelle sue interessanti e recentissime "Linee Guida in
materia di attività promozionale e di contrasto allo spam" (4 luglio 2013)
ha precisato che "per quanto riguarda i
fan della pagina di un’impresa o i follower di un determinato marchio,
personaggio, prodotto o servizio, l'invio di comunicazione promozionale
riguardante un determinato marchio, prodotto o servizio, effettuato
dall'impresa a cui fa riferimento la relativa pagina, può considerarsi lecita
se dal contesto o dalle modalità di funzionamento del social network, anche
sulla base delle informazioni fornite, può evincersi in modo inequivocabile che
l'interessato abbia in tal modo voluto manifestare anche la volontà di fornire
il proprio consenso alla ricezione di messaggi promozionali da parte di quella
determinata impresa. Se invece l'interessato si cancella dal gruppo, oppure
smette di "seguire" quel marchio o quel personaggio, o comunque si
oppone ad eventuali ulteriori comunicazioni promozionali, il successivo invio
di messaggi promozionali sarà illecito, con le relative conseguenze
sanzionatorie".
Parole sante del Garante privacy! :)
Del resto la funzione di Linkedin è inequivocabile: si tratta di un
"business-oriented social networking
service"...quindi, se noi ci siamo "legati" su Linkedin con qualcuno è
"per fare affari insieme" o per ricevere reciprocamente notizie su
attività professionali o commerciali. La funzione è questa ed è ineccepibile. E
per attività di questo tipo, lo ricordo, si applicherebbero anche le "esimenti del consenso" previste dall’art.
24 del Codice per la protezione dei dati personali proprio per garantire un minimo di libertà nella gestione di fasi commerciali, anche
di natura pre-contrattuale.
Provo a fare un esempio che appartiene al mondo più “analogico”. Ci incontriamo
domani ad un convegno. Ci stringiamo la mano e, (non per questioni sentimentali),
ci scambiamo un biglietto da visita: questo scambio contiene in re ipsa la volontà di intrecciare
rapporti d'affari e, quindi, ci autorizza a lasciare quel biglietto da visita
nella disponibilità del nostro Reparto Comunicazione che lo deve ovviamente trattare con attenzione
ed è implicitamente autorizzato anche ad inviare un messaggio non direttamente commerciale, ma informativo, su ciò che la nostra struttura scientificamente (o anche meno scientificamente) produce o realizza.
Ad essere sinceri solitamente gli amici e gli interessati ci ringraziano per
questa attività che svolgiamo di carattere informativo e di approfondimento… ;)
Cosa cambia, in effetti, tra uno scambio di biglietti da visita cartacei
e uno scambio professionale più dinamico su Linkedin?
Su Linkedin, in verità,
chi è collegato con il nostro profilo professionale già da noi riceve automaticamente notifiche costanti con informazioni commerciali e aggiornamenti e decide di riceverle, quindi, proprio per il tipo di servizio che ha richiesto a
quel determinato Social Network.
Mi sembra giusto riferire, per concludere, che a volte abbiamo la
sensazione che il Garante per la protezione dei dati personali sia un “talebano
burocrate della privacy”, invece tale importante Authority cavalca da tempo l'innovazione
(anche quella digitale più social oriented
che a volte ci spaventa così tanto!), pur tutelando gli interessati con doverosa attenzione (ma da
reali violazioni e non da fantomatiche azioni di illecito trattamento!).
In
realtà, in Italia a parlar male ci si mette sempre poco....e poi con questo
caldo ci si fa prendere ancora di più la mano! E ricordiamoci sempre che la
diffamazione on line (o off line) è e rimane un illecito penale, quindi facciamo
sempre molta attenzione a cosa liberamente diciamo in giro, senza conoscere le sfumature di
ogni azione che viene compiuta…
Quindi, ciò che riteniamo SPAM siamo davvero sicuri che sia l'indigesta carne in scatola e non invece un buon energy drink? ;)
Quindi, ciò che riteniamo SPAM siamo davvero sicuri che sia l'indigesta carne in scatola e non invece un buon energy drink? ;)
Nessun commento:
Posta un commento