Tra le tantissime novità che riguardano pubbliche amministrazioni, operatori economici e conservatori nell'allegato 1 delle Regole tecniche sulla conservazione (dedicato alle definizioni si legge):
- responsabile della gestione documentale o responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi: dirigente o funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica, preposto al servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che produce il pacchetto di versamento ed effettua il trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione.
- responsabile della conservazione: soggetto responsabile dell’insieme delle attività elencate nell’articolo 8, comma 1 delle regole tecniche del sistema di conservazione
- responsabile del trattamento dei dati : la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali
- responsabile della sicurezza: soggetto al quale compete la definizione delle soluzioni tecniche ed organizzative in attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza.
Ciò avvalora ulteriormente la posizione critica di Anorc in relazione alla norma tecnica UNI - in fase di consultazione - che definisce i requisiti professionali per la figura dell'archivista, facendola di fatto (ed erroneamente) coincidere con quella del Responsabile della conservazione digitale.
L'ordinamento italiano, infatti, (come si può facilmente verificare consultando il Codice dell'Amministrazione Digitale e ora le nuove Regole tecniche), per la corretta gestione e la tutela di un archivio elettronico prevede obbligatoriamente la presenza di un team composto dal Responsabile della conservazione, dal Responsabile della sicurezza, dal Responsabile del trattamento dei dati e dal Responsabile del protocollo (ove previsto) che devono operare d'intesa tra loro.
Anzi, c'è da notare che la figura dell'archivista è accompagnata dal poco rassicurante inciso "ove previsto", proprio a rimarcare una (assurda) non indispensabilità della sua partecipazione a questo processo.
Per un approfondimento http://www.anorc.it/notizia/544_Responsabile_della_conservazione_o_Archivista_2.0__Si_decide_il_destino_dei.html