mercoledì 30 maggio 2012

Il point and click non è idoneo a integrare la specifica approvazione per iscritto delle condizioni generali di contratto


Con la sentenza n. 68 del 2011, il Tribunale di Catanzaro si è pronunciato sulla validità della sottoscrizione nei contratti di e-commerce mediante il tasto virtuale di accettazione (in modalità c.d. point and click).
Sul punto, il Giudice ha affermato che il consenso manifestato attraverso il pulsante negoziale virtuale è idoneo a perfezionare la conclusione del contratto (per il principio di libertà delle forme), tuttavia la stessa modalità di accettazione non integra il requisito della specifica approvazione per iscritto da parte del consumatore delle clausole vessatorie, richiesta ai fini dell’efficacia delle condizioni generali del contratto dall’art. 1341 c.c. Ciò significa che, secondo quanto sostenuto dal Tribunale di Catanzaro, affinché le clausole delle condizioni generali del contratto non siano inefficaci devono essere sottoscritte mediante firma digitale, poiché la semplice sottoscrizione via web in modalità point and click non sarebbe idonea ad integrare la forma scritta richiesta dalla legge.
All’esito di tale iter argomentativo, tuttavia, lo stesso Giudice, probabilmente per mitigare i potenziali effetti di tale statuizione sulla certezza dei rapporti giuridici di natura commerciale perfezionati mediante il pulsante negoziale virtuale, ha aggiunto che nei contratti telematici la conoscibilità delle condizioni generali può ritenersi raggiunta anche quando le stesse non siano riportate nel testo contrattuale, ma siano contenute in diverse schermate del sito o pagine di secondo livello accessibili tramite il relativo collegamento elettronico, purché ne venga dato adeguato risalto.

Nessun commento:

Posta un commento