Con la sentenza numero 36779 dello scorso 12 ottobre la Cassazione ha assolto due ragazzi di Grosseto accusati di molestie per aver inviato un’eccesiva quantità di mail indesiderate a una loro conoscente. Secondo la Suprema Corte nel caso specifico non si può parlare di vere e proprie molestie, dal momento che con l’utilizzo della posta elettronica come mezzo non si verifica “nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, né veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo”. In poche parole, al contrario di ciò che accade con il telefono, lo spamming non produce suoni molesti, non obbliga il destinatario a limitare la propria libertà di comunicazione (ad esempio spegnendo il telefono) né lo costringe a subire necessariamente questi invii indesiderati, dal momento che la posta deve essere scaricata prima di poter essere letta. Nel caso di molestia trasmessa con posta elettronica, quindi, non si verifica una “intrusione forzata” nella libertà di comunicazione dell’altro, nello stesso modo che se si stesse utilizzando una lettera cartacea.
giovedì 13 ottobre 2011
La Cassazione: lo spamming non è molestia
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