mercoledì 4 luglio 2012

Liceità della vendita di licenze usate


La Corte di Giustizia dell’Unione Europea in seguito a domanda di pronuncia pregiudiziale da parte del Bundesgerichtshof tedesco, in qualità di giudice del rinvio, ha stabilito che il principio di esaurimento del diritto di distribuzione sulla singola copia del software - ai sensi dell’art. 4 paragrafo 2 della direttiva 2009/24 - operi anche con riferimento alla copia acquistata e scaricata tramite download.
Veniamo al caso in questione, che riguarda una controversia tra Oracle e UsedSoft. Oracle, titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione (riconosciuti dal diritto d’autore) dei programmi per elaboratore che sviluppa, distribuisce tali programmi tramite download dal proprio sito Internet. Questa modalità di distribuzione implica che il cliente, attraverso il download, acquisisca il diritto di utilizzazione dei programmi mediante contratto di licenza d’uso.
La UsedSoft, invece, commercializza licenze usate relative a programmi per elaboratore e, in particolare, licenze di utilizzazione dei programmi della Oracle oggetto della causa principale.
Al riguardo, la Corte ha affermato che resta irrilevante, in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, il fatto che la copia del programma per elaboratore venga messa a disposizione del cliente da parte del titolare dei relativi diritti per mezzo di download dal sito Internet di quest’ultimo ovvero per mezzo di un supporto informatico tangibile quale un CD-ROM o un DVD in quanto, in entrambi i casi, si esaurisce il diritto di distribuzione - e di conseguenza il diritto di proprietà - sulla singola copia del software da parte del titolare del diritto. Partendo da tale premessa, la Corte arriva a considerare pienamente lecita l’attività di commercializzazione di licenze Oracle usate da parte della UsedSoft, specificando, però, che lo stesso acquirente iniziale deve rendere inutilizzabile la propria copia al momento della rivendita, al fine di evitare la violazione del diritto esclusivo di riproduzione di un software spettante all’autore del medesimo.
Se ad oggi si è ritenuto certamente possibile rivendere il proprio DVD o CD-ROM contenente il software senza violare il diritto d'autore, ora è stato palesato che non costituisce violazione del diritto d’autore neanche rivendere il “download del software”.

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