martedì 3 luglio 2012

Maggiore trasparenza delle PA con l'art.18 del Decreto Sviluppo


Nel “Decreto Sviluppo” appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Decreto Legge n. 22 giugno 2012, n. 83) compaiono alcune disposizioni rilevanti circa la digitalizzazione delle PA e, in particolare, delle interessanti novità su trasparenza e Open Data. All’art. 18 (“Amministrazione aperta”) si legge, infatti, che tutte le PA  devono pubblicare in rete la “concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati”. Questa disposizione, che recepisce alcuni principi dell’Open Data, ha lo scopo di rendere meglio note e consultabili al cittadino le informazioni sulla spesa pubblica e i criteri di assegnazione di denaro da parte delle PA, anche in un’ottica di contrasto alla corruzione. Per le pubbliche amministrazioni - le quali avranno 6 mesi per adeguarsi a queste disposizioni utilizzando le “risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”, senza quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - sono stati anche definiti i criteri precisi di pubblicazione di tali informazioni sui relativi siti istituzionali, tutti criteri ispirati alla facilità di reperimento e consultazione da parte del cittadino. La PA dovrà dare pubblicità ai seguenti dati: “a) il nome  dell'impresa  o  altro  soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma  o  il titolo a base dell'attribuzione; d)  l'ufficio  e  il  funzionario  o dirigente responsabile del relativo procedimento  amministrativo;  e)la modalità seguita per l'individuazione  del  beneficiario;  f)  il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto  incaricato, nonché al contratto e  capitolato  della  prestazione,  fornitura  o servizio”, facendo in modo che le informazioni siano “riportate, con  link  ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della  sezione «Trasparenza,  valutazione  e  merito»  di  cui  al  citato   decreto legislativo n. 150  del  2009,  che  devono  essere  resi  di  facile consultazione,  accessibili  ai  motori  di  ricerca  ed  in  formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e  il riuso ai sensi dell'articolo 24 del  decreto  legislativo  30  giugno 2003, n. 196”.

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