La
legge n. 190/2012, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, introduce nuove
misure per il contrasto di detti fenomeni, anche attraverso la pubblicità dell’attività
delle PA sui rispettivi siti istituzionali.
Il
comma 14 dell’art. 1 prevede, in effetti, che entro il 15 dicembre di ogni anno
il responsabile della prevenzione della corruzione (di cui al comma 7 dello
stesso art. 1) pubblichi nel sito web dell’amministrazione una relazione
recante i risultati dell’attività svolta e la trasmetta all'organo di indirizzo
politico dell’amministrazione.
Al successivo comma
15 dell’art. 1 si stabilisce che, al fine di assicurare i livelli essenziali di
trasparenza dell’attività amministrativa, siano pubblicati nei siti web
istituzionali delle amministrazioni pubbliche i relativi bilanci e conti consuntivi,
nonché i costi
unitari di realizzazione delle
opere pubbliche e
di produzione dei
servizi erogati ai cittadini.
Inoltre, alla
stregua del comma 16 dell’art. 1, le stesse PA devono assicurare tali livelli
essenziali di trasparenza in riferimento ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e
servizi, anche con riferimento
alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari, nonché attribuzione
di vantaggi economici
di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo
24 del
citato decreto
legislativo n.150 del 2009.
Con specifico
riferimento ai procedimenti di cui alla lett. b) del comma 16 dell’art. 1, il
successivo comma 32 dello stesso articolo precisa che «le stazioni
appaltanti sono in
ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web
istituzionali: la struttura
proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori
invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera,
servizio o fornitura;
l'importo
delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno,
tali informazioni,
relativamente all'anno precedente, sono
pubblicate in tabelle
riassuntive rese liberamente
scaricabili in un
formato
digitale standard aperto che consenta di analizzare
e rielaborare, anche a fini
statistici, i dati
informatici.
Le amministrazioni
trasmettono in formato digitale tali
informazioni all'Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
che le pubblica nel proprio sito web
in una sezione
liberamente
consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia
di stazione appaltante e per
regione.».
Infine, il comma
35 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 contempla la delega al Governo per l’adozione
di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni.
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