venerdì 13 giugno 2014

Un paio di riflessioni su Spam e Social Network (in attesa dell’arresto di un pericoloso spammatore: tal Avv. Andrea Lisi)


Ma è possibile che con questo caldo devo ricevere (in modo indiretto) da Amici comunicazioni e-mail di questo tenore?


"Quindi state iscrivendomi senza previo consenso ad una newsletter pubblicitaria, chiedendomi di esplicitare il mio DINIEGO invece che CONSENSO. Interessante! Fatelo, per favore! Così ci vediamo direttamente dal Garante e vediamo un po' che succede a voi e soprattutto alla reputazione dello Studio Lisi. Iniziamo, anzi, con il pubblicare questa mail a una decina di migliaia di contatti su Facebook e Twitter per vedere, in termini di Reputazione cosa succede."


Proviamo a fare ordine partendo dal fatto: il Reparto Comunicazione del mio Studio Legale ha inoltrato ieri una comunicazione e-mail a professionisti e imprese acquisiti da miei contatti diretti di Linkedin. In tale comunicazione, in piena trasparenza e correttezza, si spiegava l'origine del trattamento  (contatto professionale dell'avv. Lisi su Linkedin) e si chiedeva a tali contatti se volessero in futuro ricevere dal nostro Studio Legale comunicazioni e-mail (ovviamente non commerciali) di carattere informativo e dai contenuti scientifici! Del resto uno Studio Legale per dovere deontologico non può fare pubblicità!


Trovo sia a questo punto giusto ricordare a TUTTI come - nonostante il "pericolosissimo e insidiosissimo Codice privacy" (davvero da pochi letto con doverosa attenzione nei suoi numerosi dettagli) - sia ancora in vigore il Decreto legislativo n. 70 del 2003, il quale all'art. 9 espressamente prevede che "fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185 e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l'indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni".

In questo caso, lo ripeto ancora, di comunicazione commerciale neppure si tratta, essendo la nostra una comunicazione informativa e di contenuto didattico/scientifico ed evidentemente siamo nel B2B (e non nel B2C).


Inoltre, mi sembra utile ricordare sempre a TUTTI che anche il Garante Privacy nelle sue interessanti e recentissime "Linee Guida in materia di attività promozionale e di contrasto allo spam" (4 luglio 2013) ha precisato che "per quanto riguarda i fan della pagina di un’impresa o i follower di un determinato marchio, personaggio, prodotto o servizio, l'invio di comunicazione promozionale riguardante un determinato marchio, prodotto o servizio, effettuato dall'impresa a cui fa riferimento la relativa pagina, può considerarsi lecita se dal contesto o dalle modalità di funzionamento del social network, anche sulla base delle informazioni fornite, può evincersi in modo inequivocabile che l'interessato abbia in tal modo voluto manifestare anche la volontà di fornire il proprio consenso alla ricezione di messaggi promozionali da parte di quella determinata impresa. Se invece l'interessato si cancella dal gruppo, oppure smette di "seguire" quel marchio o quel personaggio, o comunque si oppone ad eventuali ulteriori comunicazioni promozionali, il successivo invio di messaggi promozionali sarà illecito, con le relative conseguenze sanzionatorie".

Parole sante del Garante privacy! :)


Del resto la funzione di Linkedin è inequivocabile: si tratta di un "business-oriented social networking service"...quindi, se noi ci siamo "legati" su Linkedin con qualcuno è "per fare affari insieme" o per ricevere reciprocamente notizie su attività professionali o commerciali. La funzione è questa ed è ineccepibile. E per attività di questo tipo, lo ricordo, si applicherebbero anche le "esimenti del consenso" previste dall’art. 24 del Codice per la protezione dei dati personali proprio per garantire un minimo di libertà nella gestione di fasi commerciali, anche di natura pre-contrattuale. Provo a fare un esempio che appartiene al mondo più “analogico”. Ci incontriamo domani ad un convegno. Ci stringiamo la mano e, (non per questioni sentimentali), ci scambiamo un biglietto da visita: questo scambio contiene in re ipsa la volontà di intrecciare rapporti d'affari e, quindi, ci autorizza a lasciare quel biglietto da visita nella disponibilità del nostro Reparto Comunicazione che lo deve ovviamente trattare con attenzione ed è implicitamente autorizzato anche ad inviare un messaggio non direttamente commerciale, ma informativo, su ciò che la nostra struttura scientificamente (o anche meno scientificamente) produce o realizza.

Ad essere sinceri solitamente gli amici e gli interessati ci ringraziano per questa attività che svolgiamo di carattere informativo e di approfondimento… ;)

Cosa cambia, in effetti, tra uno scambio di biglietti da visita cartacei e uno scambio professionale più dinamico su Linkedin?
Su Linkedin, in verità, chi è collegato con il nostro profilo professionale già da noi riceve automaticamente notifiche costanti con informazioni commerciali e aggiornamenti e decide di riceverle, quindi, proprio per il tipo di servizio che ha richiesto a quel determinato Social Network.

Mi sembra giusto riferire, per concludere, che a volte abbiamo la sensazione che il Garante per la protezione dei dati personali sia un “talebano burocrate della privacy”, invece tale importante Authority cavalca da tempo l'innovazione (anche quella digitale più social oriented che a volte ci spaventa così tanto!), pur tutelando gli interessati con doverosa attenzione (ma da reali violazioni e non da fantomatiche azioni di illecito trattamento!).
In realtà, in Italia a parlar male ci si mette sempre poco....e poi con questo caldo ci si fa prendere ancora di più la mano! E ricordiamoci sempre che la diffamazione on line (o off line) è e rimane un illecito penale, quindi facciamo sempre molta attenzione a cosa liberamente diciamo in giro, senza conoscere le sfumature di ogni azione che viene compiuta…

Quindi, ciò che riteniamo SPAM siamo davvero sicuri che sia l'indigesta carne in scatola e non invece un buon
energy drink? ;)

giovedì 17 aprile 2014

Se insultate qualcuno su Facebook potreste essere condannati per diffamazione

Da oggi se insultate qualcuno su Facebook o altri social network, anche senza fare nomi, rischiate di essere denunciati e condannati per diffamazione. La Corte di Cassazione ha di fatto annullato l'assoluzione di un maresciallo capo della Guardia di Finanza che aveva scritto sulla sua bacheca:  "attualmente defenestrato a causa dell'arrivo di in collega sommamente raccomandato e leccaculo" riferendosi a un collega.
Il tribunale di Roma l'aveva condannato a tre mesi di reclusione per diffamazione pluriaggravata. In secondo grado era stato assolto per insussistenza del fatto, dato che non aveva fatto il nome dell'interessato.
La Corte di Cassazione però ha accolto il ricorso del procuratore generale militare annullando l'ultima sentenza perché sempre attraverso le piattaforme social  "chiunque, collega o conoscente dell'imputato, avrebbe potuto individuare la persona offesa".
L'errore del maresciallo è stato anche quello di lasciare il profilo completamente pubblico. "Le impostazioni di privacy della bacheca sono un dettaglio importante", ha spiegato Caterina Malavenda, avvocato esperto di diritto dell’informazione e del reato di diffamazione. "Se la bacheca è aperta e quindi accessibile a chiunque sia iscritto al social network, si può considerare Facebook un mezzo di comunicazione di massa, facendo scattare anche un'aggravante, perché appunto non limitata a destinatari specifici".
Dunque insultare in forma anonima paradossalmente è meno rischioso nella vita reale.

venerdì 4 aprile 2014

Google paga una multa da 1 milione di euro inflitta dal Garante privacy per il servizio Street View

Google ha pagato una sanzione di 1 milione di euro applicata dal Garante privacy per il servizio Street View. I fatti contestati risalgono al 2010 quando le auto del colosso di Mountain View percorrevano le strade italiane senza essere perfettamente riconoscibili e non consentendo, in tal modo, alle persone presenti nei luoghi percorsi dalle "Google Cars" di decidere se sottrarsi o meno alla "cattura" delle immagini. Numerose erano state le segnalazioni all'Autorità da parte di persone che non desideravano comparire nelle foto pubblicate on line (che, peraltro, permangono in rete per un tempo considerevole e possono essere ingrandite).
Il Garante aveva prescritto [doc. web n. 1759972] alla società di Mountain View di rendere le "Google cars" facilmente individuabili, attraverso cartelli o adesivi ben visibili, di pubblicare sul proprio sito web, tre giorni prima dell'inizio delle riprese, le località visitate dalle vetture di Street View, stabilendo che per le grandi città è necessario indicare i quartieri in cui circolano le vetture. Analogo avviso deve essere pubblicato da Google sulle pagine di cronaca locale di almeno due quotidiani e diffuso per mezzo di un'emittente radiofonica locale per ogni regione visitata. Le misure sono state tempestivamente adottate da Google.
A conclusione dell'intero procedimento sanzionatorio il Garante ha ritenuto di applicare [doc.web n. 2954309], anche in relazione al fatto che i dati raccolti illecitamente erano destinati a confluire all'interno di una grande banca dati di particolare rilevanza, quale è sicuramente quella gestita da Google nell'ambito del servizio Street View, la sanzione nella cifra complessiva di un milione di euro, pagata qualche settimana fa da Google.
Proprio tenendo conto di trovarsi di fronte a una società che, nell'anno 2012, ha registrato un fatturato consolidato pari a oltre 50 miliardi di dollari, il Garante ha deciso di avvalersi della norma del Codice privacy che mira a rendere effettive le sanzioni quando sono dirette a soggetti di notevoli dimensioni economiche.

mercoledì 12 marzo 2014

Le regole tecniche sono in GU!!!!

Sono state finalmente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2013 (Supplemento ordinario alla G.U. n. 59 del 12 marzo 2014) i due Decreti firmati il 3 dicembre 2013 sulle nuove Regole tecniche in materia di sistema di conservazione  e di protocollo informatico.
 Tra le tantissime novità che riguardano pubbliche amministrazioni, operatori economici e conservatori nell'allegato 1 delle Regole tecniche sulla conservazione (dedicato alle definizioni si legge):
-          responsabile della gestione documentale o responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi: dirigente o funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica, preposto al servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che produce il pacchetto di versamento ed effettua il trasferimento del suo contenuto nel sistema di conservazione.
-          responsabile della conservazione: soggetto responsabile dell’insieme delle attività elencate nell’articolo 8, comma 1 delle regole tecniche del sistema di conservazione
-          responsabile del trattamento dei dati : la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali
-          responsabile della sicurezza: soggetto al quale compete la definizione delle soluzioni tecniche ed organizzative in attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza.
 Ciò avvalora ulteriormente la posizione critica di Anorc in relazione alla norma tecnica UNI - in fase di consultazione - che definisce i requisiti professionali per la figura dell'archivista, facendola di fatto (ed erroneamente) coincidere con quella del Responsabile della conservazione digitale.
L'ordinamento italiano, infatti, (come si può facilmente verificare consultando il Codice dell'Amministrazione Digitale e ora le nuove Regole tecniche), per la corretta gestione e la tutela di un archivio elettronico prevede obbligatoriamente la presenza di un team composto dal Responsabile della conservazione, dal Responsabile della sicurezza, dal Responsabile del trattamento dei dati e dal Responsabile del protocollo (ove previsto) che devono operare d'intesa tra loro.
Anzi, c'è da notare che la figura dell'archivista è accompagnata dal poco rassicurante inciso "ove previsto", proprio a rimarcare una (assurda) non indispensabilità della sua partecipazione a questo processo.
Per un approfondimento http://www.anorc.it/notizia/544_Responsabile_della_conservazione_o_Archivista_2.0__Si_decide_il_destino_dei.html

giovedì 6 marzo 2014

I sette guardiani del web

L’Icann è un ente internazionale che ha l'incarico di: assegnare gli indirizzi IP, identificare il protocollo, occuparsi della gestione del sistema dei nomi a dominio di primo livello (Top-Level Domain), del codice internazionale (ccTLD) e dei sistemi di root server. Detta in parole povere, l’Icann controlla e gestisce l’assegnazione degli indirizzi web a cui noi tutti i giorni ci colleghiamo.
Immaginate la quantità di dati, tra cui molti sensibili, che l'Icann custodisce. La sicurezza dei suoi server è dunque di vitale importanza. In casi di estrema necessità è stato ideato un piano di Recovery degno di un film di fantascienza. Il programma si chiama Recovery Key Share Holders e prevede che sette esperti di sicurezza informatica selezionati nei quattro angoli del globo, ciascuno dei quali detiene un frammento di codice segreto, si incontrino a El Segundo (California) per far ripartire il web in caso di hackeraggio, attacco terroristico, guerra o calamità naturale.
Nessuno conosce la password per intero, ognuno di loro ha una chiave, simile a una smart card, in cui è racchiuso il microchip che solo se unito ai restanti fornisce il codice di accesso.
Non crediate che alcune pratiche di sicurezza informatica si vedano solo in Matrix.