venerdì 4 gennaio 2013

Il Vademecum per la misurazione della qualità dei siti web della PA


Ad ottobre 2012 è stato pubblicato il Vademecum per la misurazione della qualità dei siti web della PA la cui realizzazione è stata affidata a FormezPA[1].
Tale documento è stato realizzato nell’ambito delle attività finalizzate all’elaborazione delle Linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni previste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 emanata dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione
“La misurazione della qualità è un aspetto importante del miglioramento dei servizi pubblici, da tempo al centro dell’azione di modernizzazione intrapresa dalla pubblica amministrazione italiana, anche avvalendosi delle potenzialità offerte dalle tecnologie dell’informazione e comunicazione”, questo è quanto affermato dal Ministro uscente per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Filippo Patroni Griffi, nella premessa al Vademecum. Nella presentazione si specifica poi che il Vademecum intende stimolare per i siti web della PA un’attività di autovalutazione, realizzata attraverso strumenti pensati appositamente per il settore pubblico e finalizzata a valorizzare le esperienze esistenti e gli sforzi già effettuati.
Lo scopo del Vademecum è quello di fornire indicazioni su metodi e modalità con cui le pubbliche amministrazioni possono misurare la qualità dei propri siti web[2].
Il Vademecum è suddiviso in quattro macrosezioni:
-      Parte I: contiene i concetti generali relativi alla qualità e alla misurazione del sito web pubblico;
-       Parte II: affronta il tema della misurazione in modo più dettagliato, fornendo specifiche informazioni sugli indici individuati e, per ciascun indice, le principali caratteristiche da considerare per misurare la qualità del sito. In questa parte si fa, inoltre, riferimento ai possibili strumenti utili alla misurazione che sono già disponibili in rete;
-        Sezione riferimenti normativi: contiene le disposizioni normative citate nel testo del Vademecum e utili per la consultazione dello stesso;
-    Appendice: contiene la descrizione di strumenti ed esperienze. A titolo di esempio vengono riportate: la Bussola della Trasparenza dei siti web[3] e l’esperienza della Regione Emilia Romagna che dal 2003 effettua una rilevazione annuale sulla qualità dei siti web e dei servizi on line offerti dalla PA.
I soggetti destinatari sono specificamente individuati, nel Vademecum stesso, in tutti coloro che partecipano al processo di comunicazione degli enti pubblici. In particolare, tra questi rientrano gli attori della creazione, gestione e manutenzione dei siti web della PA, ovvero:
• il Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito, che garantisce la gestione coordinata sia dei contenuti e delle informazioni on line, sia dei processi redazionali della propria amministrazione;
• il Responsabile dell'accessibilità informatica, che assicura il costante livello di accessibilità e di fruibilità del sito;
• il Responsabile dei sistemi informativi, che ha la responsabilità dei risultati conseguiti dalla propria Amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche;
• il Capo Ufficio stampa, che è responsabile di tutti i flussi giornalistici interni ed esterni dell'Amministrazione;
• il Responsabile Ufficio relazioni con il pubblico (URP), che agevola l'utilizzo dei servizi offerti ai cittadini e attua i processi di verifica della qualità e del gradimento degli stessi da parte degli utenti.
In ogni caso, tra i destinatari del Vademecum possono includersi anche tutti i dipendenti delle PA impegnati in attività di comunicazione con il cittadino.


[1] FormezPA - centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. - opera a livello nazionale e risponde al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
[2] Già al Capitolo 6 - “Metodi per la rilevazione e il confronto della qualità dei servizi on line e dei siti web delle PA” delle Linee guida per i siti web delle pubbliche amministrazioni, pubblicate nel 2011 in attuazione della direttiva 8/2009, era stato affrontato il tema della valutazione della qualità dei siti web e della misurazione della corrispondenza dei siti ai requisiti previsti dalle stesse linee guida, attraverso un insieme di variabili osservabili, raggruppate in sei indici che sintetizzano e rendono confrontabili le caratteristiche di ogni sito istituzionale.
[3] http://www.magellanopa.it/bussola/

sabato 29 dicembre 2012

Il Garante Privacy detta le regole per l'invio telematico dei dati delle persone alloggiate in strutture ricettive

Con il parere n. 295 del 18 ottobre 2012 il Garante Privacy si è espresso favorevolmente su di uno schema di decreto ministeriale riguardante la comunicazione telematica giornaliera all'Autorità di pubblica sicurezza circa le generalità delle persone alloggiate in strutture ricettive (c.d. schede d'albergo). I gestori, infatti, dovranno comunicare tali dati (quali nome, cognome, sesso, data di nascita, compreso gli estremi del documento di riconoscimento e il numero di giorni di permanenza) alle Questure competenti, entro le 24 dall'arrivo del cliente, mediante un apposito "sistema web oriented esposto su rete internet", con successivo rilascio di apposita ricevuta digitale. Le regole dettate dall'Autorità Garante sono ben definite e consistono nella definizione particolari procedure e misure di sicurezza quali: - richiesta da parte delle strutture ricettive e alberghi di un certificato elettronico per abilitarsi al servizio di trasmissione via web; - utilizzo del fax o della posta elettronica certificata qualora il servizio web sopra indicato non risultasse funzionante per motivi tecnici (in questo caso i dati trasmessi, relativi alle persone alloggiate, dovranno essere cancellati subito dopo l'invio, potendo conservare per 5 anni solo le ricevute di trasmissione); - le informazioni inviate al Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) devono essere logicamente registrate e conservate in modalità separata per ogni Questura; - le informazioni devono essere tenute in linea per soli 15 giorni e possono essere consultate da parte degli agenti e ufficiali della Polizia di Stato solo per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, nonché per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; - decorso il periodo sopra indicato, i dati sulle persone alloggiate potranno essere consultati solo dagli ufficiali della Polizia di Stato addetti ai servizi investigativi con profilo di accesso a livello nazionale; - in ogni caso, trascorsi 5 anni dall'invio, tutti i dati presenti nelle schede d'albergo dovranno essere cancellati definitivamente anche dal CEN.

venerdì 28 dicembre 2012

Il Garante Privacy traccia i primi confini dell'Amministrazione aperta: no alla diffusione dei dati sulla salute


Il Garante Privacy si è espresso di recente sulla corretta applicazione dell’art. 18 del c.d. "Decreto Sviluppo 2012" (convertito nella Legge n.134/2012), che impone nuovi obblighi di trasparenza in tema di amministrazione aperta.
Nello specifico, l’Autorità ha infatti vietato la diffusione online dei dati sulla salute dei pazienti ad alcune amministrazioni sanitarie.
La questione prendeva le mosse dall’art. 18 del Codice Privacy che, prevedendo nuove disposizioni in tema di agenda digitale e trasparenza nella Pubblica Amministrazione, secondo le aziende sanitarie avrebbe potuto far sorgere l’obbligo di pubblicare su internet anche i dati dei pazienti che hanno ad esempio ricevuto indennizzi per danni irreversibili, rimborsi per cure di altissima specializzazione, interventi assistenziali o altri contributi legati a patologie mediche certificate.
Il Garante ha precisato che, per quanto riguarda le persone fisiche, l'articolo citato prevede la pubblicazione online solo dei dati di chi riceve "corrispettivi o compensi" dalla Pubblica Amministrazione e che deve in ogni caso essere interpretato alla luce dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali, cristallizzati in disposizioni comunitarie che vincolano il nostro legislatore.
L’art. 18, dunque, nonostante il tenore letterale della disposizione, non può derogare alle norme del Codice Privacy che vietano ai soggetti pubblici di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato della salute di una persona e che le informazioni citate non possono essere pubblicate sui siti web istituzionali degli enti.
L’Autorità Garante, inoltre, ha ricordato che tutte le pubbliche amministrazioni, nel predisporre il proprio sito Internet, devono sempre rispettare le apposite cautele indicate nelle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web", approvate dallo stesso Garante nel 2011.

venerdì 14 dicembre 2012

Per la Cassazione molestare via posta elettronica non è reato


Con la sentenza del 16 novembre 2012, n. 44855 la Cassazione ha ancora una volta riconfermato il consolidato orientamento secondo il quale non può configurare reato di molestie ai sensi dell’art. 660 c.p. l'invio ripetuto di messaggi di posta elettronica, in quanto integrerebbe una condotta diversa dalle fattispecie espressamente indicate dal testo della norma, in virtù del principio di stretta legalità e tassatività della legge penale.
Pertanto, dato che l’art. 660 c.p. contempla solo “il mezzo del telefono” (oltre al luogo pubblico o aperto al pubblico), la Corte ha di nuovo escluso che l’invio continuo di messaggi di posta elettronica possa integrare  il reato di molestie ed ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’Appello territoriale poiché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
In sintesi, la Cassazione ha ritenuto opportuno valorizzare la mancanza di invasività che caratterizzerebbe le comunicazioni e-mail, rispetto a quelle effettuate telefonicamente, come anche quelle via sms.
Tuttavia, la Suprema Corte in tal modo evidenzia il vuoto normativo esistente riguardo a quelle condotte di molestia perpetrate tramite posta elettronica, ma che grazie ai nuovi strumenti tecnologici, come i telefoni di ultima generazione, giungono sul telefono del destinatario, costringendo lo stesso all’interazione continua e persistente che sarebbe ugualmente determinata dalle comunicazioni telefoniche o dagli sms.

venerdì 7 dicembre 2012

Privacy: processo per i dirigenti di Google Italia

Il 4 dicembre è iniziato, in corte d'appello a Milano, il processo di secondo grado a tre dirigenti di Google condannati in primo grado a sei mesi di reclusione per violazione della privacy.  
La vicenda giudiziaria è relativa a un filmato, pubblicato su Internet nel 2006 da quattro studenti di una scuola di Torino utilizzando “Google video”, che aveva come protagonista un minore disabile, affetto dalla sindrome di Down, insultato e picchiato da quattro compagni di scuola. Il video, cliccatissimo nella sezione "video più divertenti", è rimasto on line fino al 7 novembre successivo, prima di essere rimosso. Già dai primi passi della vicenda si è profilata una netta contrapposizione tra i magistrati titolari del fascicolo, secondo i quali il diritto di impresa non deve prevalere sulla privacy e sulla tutela dei diritti della persona, e il colosso del web, secondo cui questa vicenda giudiziaria è un attacco ai princìpi fondamentali di libertà che sono alla base di Internet.
Il giudice milanese, in particolare, ha messo l’accento sulla carenza e inefficacia dell’informazione sulla privacy del motore di ricerca. “L’informativa sulla privacy - scrive infatti nelle motivazioni - era del tutto carente o comunque talmente nascosta nelle condizioni generali di contratto da risultare assolutamente inefficace per i fini previsti dalla legge. In particolare deve ritenersi che il reato nel caso in questione sia stato sicuramente commesso anche all’estero. […]. Non vi è dubbio che per lo meno parte del trattamento dei dati immessi a Torino sia avvenuto fuori dall’Italia, in particolare negli Usa, luogo dove hanno indubitabilmente sede i server di proprietà di Google”.