giovedì 5 maggio 2011

IETF pubblica il documento "Italian Certified Electronic Mail"

L’organismo internazionale che standardizza i protocolli e le applicazioni internet (IETF) ha approvato e reso pubblico sul proprio sito il draft “La Posta Elettronica Certificata - Italian Certified Electronic Mail”, documento pubblicato secondo il formato RFC (Request for Comments) con l’identificativo RFC6109.
L’iter di approvazione del documento si è svolto in due anni di stretta interazione con i rappresentati dell’IETF a tutti i livelli. Il risultato è stato conseguito, sotto il coordinamento di DigiPA, anche con il contribuito dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione (ISTI), organismo del CNR con il quale DigitPA ha consolidato negli ultimi anni un’intensa partnership.
Questa pubblicazione sancisce l’approvazione da parte delle comunità scientifica internazionale del servizio PEC e lo colloca fra le best practices internazionali.
Il documento, in lingua inglese, è consultabile sul sito dell’IETF all’indirizzo:
http://datatracker.ietf.org/doc/rfc6109/

mercoledì 4 maggio 2011

Pubblicate in G.U. Le Regole tecniche per il processo civile e penale telematico



E' stato pubblicato in G.U., lo scorso 18 aprile 2011, il Decreto 21 febbraio 2011, n.44 contenente il regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.


E' possibile consultarle qui.

Definite le Linee guida per le convenzioni per l’accesso ai dati delle P.A.

Convenzioni tra amministrazioni per la fruibilità dei dati

22/04/2011
Come stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, di modifica al Codice dell’amministrazione digitale, DigitPA ha definito una prima bozza di Linee guida per la predisposizione di convenzioni per le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica.
Sulla base di tale decreto infatti, l’articolo 58 del CAD prevede ora che le amministrazioni titolari di banche dati debbano predisporre apposite convenzioni aperte, da sottoporre al Garante per la protezione dei dati personali, volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte di tutte le amministrazioni interessate.
DigitPA ha ritenuto di sottoporre il testo al Garante al fine di prefigurare un quadro quanto più rispondente alla disciplina in materia di “privacy”.
Il testo sarà aggiornato da DigitPA.

lunedì 2 maggio 2011

Anche le imprese individuali saranno assoggettate alle responsabilità amministrative e penali d'impresa previste dal d.lgs. 231/2001

Un'importante sentenza della Corte di Cassazione (sezione III penale), del 20 aprile 2011, n. 15657, ha introdotto un'inversione di tendenza circa la portata applicativa del d.lgs. 231/2001: fino ad oggi, infatti, gli adempimenti e gli obblighi derivanti da tale normativa gravavano solo sugli enti dotati di personalità giuridica, strutturati in forma societaria o pluripersonale.

In seguito alla pubblicazione di tale sentenza, invece, la responsabilità amministrativa e penale di impresa graverà anche sulle imprese individuali, venendosi a creare così i presupposti per una estensione analogica tra enti (soggetti pluripersonali) e persone fisiche.

Da alcuni estratti della sentenza in esame si evince, ad esempio, che "muovendo dalla premessa che l'attività riconducibile all'impresa (al pari di quella riconducibile alla ditta individuale propriamente detta) è attività che fa capo ad una persona fisica e non ad una persona giuridica intesa quale società di persone (o di capitali), non può negarsi che l'impresa individuale (sostanzialmente divergente, anche da un punto di vista semantico, dalla c.d. "ditta individuale"), ben può assimilarsi ad una persona giuridica nella quale viene a confondersi la persona dell'imprenditore quale soggetto fisico che esercita una determinata attività: il che porta alla conclusione che, da un punto di vista prettamente tecnico, per impresa deve intendersi l'attività svolta dall'imprenditore-persona fisica per la cui definizione deve farsi rinvio agli artt. 2082 e 2083 del c.c.".

A sostegno di tale tesi, continua poi specificando che "l'interpretazione in senso formalistico dell'incipit del D. Lv.o 231/01 cosi come esposto dalla ricorrente (che, a proposito degli enti collettivi, ha evocato il termine di soggetti "metaindividuali") creerebbe il rischio di un vero e proprio vuoto normativo, con inevitabili ricadute sul piano costituzionale connesse ad una disparità di trattamento tra coloro che ricorrono a forme semplici di impresa e coloro che per svolgere l'attività, ricorrono a strutture ben più complesse ed articolate. Peraltro è indubbio che la disciplina dettata dal D. L.vo 231/01 sia senz'altro applicabile alle società a responsabilità limitata c.c. "unipersonali", cosi come è notorio che molte imprese individuali spesso ricorrono ad una organizzazione interna complessa che prescinde dal sistematico intervento del titolare della impresa per la soluzione di determinate problematiche e che può spesso involgere la responsabilità di soggetti diversi dall'imprenditore ma che operano nell'interesse della stessa impresa individuale".