venerdì 27 dicembre 2013

Trasparenza: al via lo scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi

Lo scorso 20 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 8 novembre 2013, in attuazione del comma 1-bis dell’art. 12, D. Lgs. n. 33/2013 (così come modificato dal DL 69/2013, Decreto del Fare), che fissa in due soli giorni l'anno (1° luglio o 1° gennaio, salvo particolari esigenze di celerità amministrativa) l’entrata in vigore di disposizioni normative e regolamentari e degli atti amministrativi a carattere generale di amministrazioni statali, agenzie ed enti pubblici.
In particolare, si prevede che entro 30 giorni dalla pubblicazione in G.U. del DPCM in questione, su ogni sito web istituzionale delle PA, nella sezione "Amministrazione Trasparente", dovrà essere creata un'apposita area denominata "scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi", distinguendo tra quelli che hanno per destinatari i cittadini e quelli che riguardano le imprese. Allo scopo di favorire una facile e immediata consultazione da parte dei cittadini, per ogni obbligo dovrà essere indicata la denominazione, una sintesi del suo contenuto, il riferimento normativo e il collegamento alla pagina del sito che contiene le informazioni sull'adempimento e sul procedimento.
Nello specifico, per ciascun nuovo obbligo, l’Amministrazione dovrà indicare:
a) denominazione;
b) sintesi o breve descrizione del suo contenuto;
c) riferimento normativo;
d) collegamento alla pagina del sito contenente le informazioni sull’adempimento dell’obbligo e sul procedimento.
Entro il 19 gennaio 2014, dunque, le Pubbliche Amministrazioni dovranno pubblicare sui propri siti web istituzionali uno scadenzario che indichi l’efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico dei cittadini e delle imprese.


Stop agli eccessivi formalismi sulle copie analogiche di documenti informatici

Il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione Sicilia, con la sentenza del 16 dicembre 2013, n. 940, si è pronunciata sulla disciplina delle copie analogiche di documenti informatici di cui all’art. 23 del CAD (D.Lgs. n. 82/2005), valorizzandone le «finalità semplificative».
Nello specifico, ai sensi del comma 2 del citato art. 23 del Codice dell’amministrazione digitale, le copie e gli estratti su supporto analogico dei documenti informatici, conformi alle regole tecniche (delle quali, peraltro, si attende a breve la nuova versione), hanno la stessa efficacia probatoria dagli originali se la loro conformità non è espressamente disconosciuta.
Con specifico riferimento alla vicenda in oggetto, che prendeva le mosse da un procedimento di gara, l’appellante sosteneva che l’onere del disconoscimento delle copie e degli estratti su supporto analogico del documento informatico, non certificate conformi da pubblico ufficiale (ai sensi del comma 1 dell’art. 23 del CAD), non possa anche riconoscersi in sede di gara alla stazione appaltante, dato che le stazioni appaltanti non potrebbero mai reperire e fornire in tale contesto la probatio diabolica a supporto dell’eventuale disconoscimento delle dette copie. Secondo tale tesi, dunque, il comma 2 dell’art. 23 del CAD potrebbe trovare applicazione unicamente nel caso di un rapporto processuale, e non già in sede amministrativa.
Sul punto, viceversa, il Consiglio di Giustizia Amministrativa, alla luce delle richiamate finalità “semplificative” del comma 2 dell’art. 23 del CAD, ha ritenuto corretta l’applicabilità della relativa disciplina, non solo alle vicende processuali, ma a ogni procedimento. Del resto, a opinione del Collegio, nulla induce o autorizza a ritenere che l’amministrazione (nonché ogni altro soggetto pubblico o privato) sia obbligato a pretendere che, per tutte le copie su supporto analogico di documento informatico, la relativa conformità all’originale in tutte le sue componenti sia attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Diversamente, secondo i Giudici, tale “obbligo di autentica”, «contrasterebbe con ogni prassi in materia di ordinario utilizzo delle copie semplici, nonché con evidenti esigenze di non aggravamento dei procedimenti in ogni caso in cui ciò non appaia concretamente necessario».
Inoltre, occorre considerare che nel caso in cui la stazione appaltante sollevi un dubbio sulla conformità della copia documentale al suo originale, non si richiederebbe alla stessa di assolvere ad alcun onere istruttorio, gravando interamente sulla parte che sostiene la conformità con l’originale di fornire la relativa prova, mediante la produzione, a richiesta dell’altra parte (del rapporto sostanziale), di una copia conforme, in luogo di quella semplice inizialmente allegata.
Da ultimo, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha osservato che tali censure muovevano tutte dall’erroneo assunto di un esasperato formalismo nel rapporto tra originali e copie dei documenti, cartacei o informatici e la loro generazione, nonché da una singolare concezione delle falsità e alterazioni documentali.

giovedì 5 dicembre 2013

Pubblicata la nuova versione delle licenze Creative Commons

Dopo circa due anni di elaborazione è stata pubblicata alla fine di novembre la nuova versione (4.0) delle licenze Creative Commons, frutto di un lavoro comune portato avanti da  esperti di diritto e licenze pubbliche e una vasta open community.

Creative Commons (CC) è un'organizzazione non profit che si dedica ad ampliare, in maniera legale, la quantità e la varietà di opere creative pubblicamente fruibili e riutilizzabili.
 

La nuova versione 4.0 delle licenze rispetta in buona parte gli obiettivi fissati durante il CC Global Summit 2011 di Varsavia e, a detta dell’organizzazione, contiene numerosi miglioramenti, innanzitutto la possibilità di essere adottata a livello internazionale e di essere “particolarmente adatta all'utilizzo da parte di governi e altri soggetti interessati a pubblicare informazione detenuta dal settore pubblico”: questo grazie all'allargamento del raggio d'azione delle licenze, che ora includono il diritto sui generis sui database che esiste nell'Unione e in alcuni altri paesi.
 

Il nuovo testo introduce inoltre un meccanismo in base al quale chi viola inavvertitamente la licenza “può riguadagnare automaticamente i propri diritti se la violazione è sanata in modo tempestivo”.