giovedì 15 novembre 2012

La lotta alla corruzione diventa anche digitale


La legge n. 190/2012, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, introduce nuove misure per il contrasto di detti fenomeni, anche attraverso la pubblicità dell’attività delle PA sui rispettivi siti istituzionali.
Il comma 14 dell’art. 1 prevede, in effetti, che entro il 15 dicembre di ogni anno il responsabile della prevenzione della corruzione (di cui al comma 7 dello stesso art. 1) pubblichi nel sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmetta all'organo di indirizzo politico dell’amministrazione.
Al successivo comma 15 dell’art. 1 si stabilisce che, al fine di assicurare i livelli essenziali di trasparenza dell’attività amministrativa, siano pubblicati nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche i relativi bilanci e conti  consuntivi,  nonché  i  costi  unitari  di realizzazione delle opere  pubbliche  e  di  produzione  dei  servizi erogati ai cittadini.
Inoltre, alla stregua del comma 16 dell’art. 1, le stesse PA devono assicurare tali livelli essenziali di trasparenza in riferimento ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione  prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché  attribuzione  di  vantaggi  economici  di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24  del  citato  decreto legislativo n.150 del 2009.
Con specifico riferimento ai procedimenti di cui alla lett. b) del comma 16 dell’art. 1, il successivo comma 32 dello stesso articolo precisa che «le  stazioni  appaltanti  sono  in  ogni  caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:  la  struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati  a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio  o  fornitura;  l'importo delle somme liquidate.  Entro il 31  gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono  pubblicate  in tabelle  riassuntive  rese  liberamente  scaricabili  in  un  formato digitale standard aperto che consenta di  analizzare  e  rielaborare, anche a fini  statistici,  i  dati  informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito  web  in  una  sezione  liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla  tipologia di stazione appaltante  e  per  regione.».
Infine, il comma 35 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 contempla la delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

venerdì 2 novembre 2012

Violazione della privacy con la tessera del tifoso



Una recente sentenza emessa dal tribunale civile di Roma ha condannato l’AS Roma a risarcire per danni morali un abbonato versando una somma di 5.000 euro.
Cagione di questo risarcimento sarebbe  il trattamento illegittimo dei suoi dati personali, inseriti nella modulistica necessaria per ottenere la tessera del tifoso.
Il Garante per la Protezione dei dati personali era già intervenuto più volte su questo argomento (v. provvedimenti del 16 giugno 2010, del 10 novembre 2010 e del 12 gennaio 2011) prescrivendo che i tifosi venissero informati in modo più preciso e chiaro sull’uso che viene fatto dei dati personali forniti al momento della sottoscrizione della tessera, e soprattutto potessero scegliere liberamente se permettere o meno che questi dati venissero utilizzati anche a scopo di marketing e pubblicità.
Tra le varie funzioni della tessera del tifoso, infatti, c'è anche quella di permettere l'accesso agli impianti sportivi attraverso i varchi elettronici, e proprio per questo motivo deve contenere i dati personali del possessore ed essere contrassegnata da un codice alfanumerico che la identifica in modo univoco.