venerdì 23 dicembre 2011

L’Agenzia delle Entrate promuove l’utilizzo dei suoi servizi on-line

Partirà a breve una campagna informativa lanciata dall’Agenzia delle Entrate allo scopo di sostenere e diffondere l’utilizzo dei sistemi on-line - e in particolare del canale Fisconline - per migliorare la quantità e la qualità dei servizi erogati agli utenti. In questa campagna verranno pubblicizzati i servizi offerti in rete e i sistemi di accreditamento per poterli utilizzare, con l’obiettivo di allargarne il bacino di fruitori. Tra i servizi promossi che non comporteranno più l’obbligo di recarsi fisicamente agli sportelli il pagamento di imposte, tasse e contributi tramite F24, la registrazione di contratti d’affitto o la consegna della dichiarazione dei redditi. Per ottenere il PIN i cittadini potranno contattare l’Agenzia telematicamente, telefonicamente o recandosi alla più vicina sede territoriale.

Diritto d'autore: i giudici di Roma dichiarano la non responsabilità di Google

Secondo i giudici del tribunale di Roma Google non ha violato il diritto d'autore. Questo è quanto deciso in merito alla controversia tra Mediaset e Google. L'azienda milanese aveva fatto ricorso contro il provider perché un sito ospitato su Blogger avrebbe trasmesso in streaming delle partite del campionato di calcio di serie A trasmesse in esclusiva dai canali Mediaset. Secondo i giudici romani, però, considerare questa una violazione del diritto d’autore sarebbe in contrasto con la direttiva sul commercio elettronico dell'Unione Europea. Il diritto UE vieta, infatti, che a un internet service provider venga imposto un obbligo di sorveglianza, esprimendosi a favore di un giusto equilibrio tra il diritto di proprietà intellettuale, la libertà d'impresa, la tutela dei dati personali e la libertà di informazione e comunicazione.

lunedì 5 dicembre 2011

La Corte di Giustizia UE sancisce il divieto per i giudici nazionali di imporre filtri anti-pirateria ai fornitori di servizi internet

I giudici della III Sez. della Corte di Lussemburgo, con la sentenza del 24.11.2011 n° C-70/10, si sono pronunciati sulla questione pregiudiziale posta dalla Cour d’Appel di Bruxelles, chiarendo che la lettura in combinato disposto tra le direttive comunitarie 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 e 2002/58, in considerazione anche delle garanzie derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali applicabili, deve essere interpretata nel senso che il diritto comunitario osta alla possibilità che l’Autorità Giudiziaria possa ingiungere a un fornitore di servizi internet di predisporre il sistema di filtraggio anti-pirateria, stante l’assenza di un obbligo generale di sorvegliare le informazioni trasmesse e di prevenire i download illegali di file.

In particolare, «da un lato, infatti, è pacifico che l’ingiunzione di predisporre il sistema di filtraggio controverso implicherebbe un’analisi sistematica di tutti i contenuti, nonché la raccolta e l’identificazione degli indirizzi IP degli utenti all’origine dell’invio dei contenuti illeciti sulla rete, indirizzi che costituiscono dati personali protetti, in quanto consentono di identificare in modo preciso suddetti utenti.

Dall’altro, detta ingiunzione rischierebbe di ledere la libertà di informazione, poiché tale sistema potrebbe non essere in grado di distinguere adeguatamente tra un contenuto lecito ed un contenuto illecito, sicché il suo impiego potrebbe produrre il risultato di bloccare comunicazioni aventi un contenuto lecito. Infatti, è indiscusso che la questione della liceità di una trasmissione dipende anche dall’applicazione di eccezioni di legge al diritto di autore che variano da uno Stato membro all’altro. Inoltre, in certi Stati membri talune opere possono rientrare nel pubblico dominio o possono essere state messe in linea gratuitamente da parte dei relativi autori.

Pertanto, occorre dichiarare che, adottando l’ingiunzione che costringe il [fornitore di servizi internet] a predisporre il sistema di filtraggio controverso, il giudice nazionale in questione non rispetterebbe l’obbligo di garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, il diritto di proprietà intellettuale e, dall’altro, la libertà di impresa, il diritto alla tutela dei dati personali e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni».

Rinviato il termine per comunicare l'indirizzo PEC delle società

Con la Circolare n. 224402 emanata il 25 novembre 2011, il Ministero dello Sviluppo economico ha invitato le Camere di commercio ad astenersi dall’applicare le sanzioni previste dall'art. 2630 c.c. in capo ai legali rappresentanti di quelle società che ancora non hanno provveduto a comunicare al registro l'indirizzo PEC.

Con tale provvedimento si intende dichiaratamente offrire riscontro alle segnalazioni effettuate dagli enti gestori di Posta elettronica certificata circa la grave difficoltà di soddisfare la totalità delle richieste pervenute dalle società entro il termine del 29 novembre, precedentemente fissato dalla Circolare n. 3645 del 3 novembre 2011.

Nello stesso provvedimento, inoltre, si specifica che tali oggettive difficoltà si ritengono sussistenti, ragionevolmente, almeno fino all’inizio del nuovo anno.

giovedì 1 dicembre 2011

Il referto digitale si ritira in farmacia

È stato pubblicato in G.U. il Decreto del Ministro della Salute emanato in data 8 luglio 2011, recante norme in tema di “Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”, in attuazione del d. lgs. n. 153/2009.
Per quanto riguarda la procedura di prenotazione, pagamento e ritiro dei referti, come disciplinata dagli articoli 3 e 4 del decreto, occorrerà anche considerare quanto già contemplato dalle "Linee Guida in tema di referti on-line" dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (delibera n. 36 del 19 novembre 2009), soprattutto per il profilo attinente al trattamento dei dati personali e, fra questi, dei dati sensibili, ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. d), del d. lgs. 196/2003.
Nel caso in cui il cittadino decidesse di avvalersi, poi, della possibilità di ritirare il referto presso la farmacia, questo avverrà attraverso la consegna allo stesso da parte dell'operatore della farmacia incaricato di tale servizio. Il referto potrà essere consegnato sia in originale cartaceo (in busta chiusa), sia mediante copia stampata del referto digitale, avente valore legale ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, qualora la struttura sanitaria presso la quale sia stata effettuata la prestazione preveda tale possibilità. A tal proposito, inoltre, nello stesso provvedimento si sottolinea la necessità di adottare misure e accorgimenti atti a garantire che l'accesso dell'operatore della struttura farmaceutica addetto alla gestione dei referti digitali sia effettuato solo ai fini della consegna dello stesso all'interessato, nonché di specifici standard tecnici idonei ad impedire la creazione di banche dati di referti digitali presso la farmacia.

Beni sequestrati alla criminalità: la comunicazione dei dati sarà digitale

Lo scorso 25 novembre sono stati discussi dal Consiglio dei Ministri i tre schemi di regolamento necessari alla nascita dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Mentre due di questi schemi riguardano la gestione delle risorse umane e la contabilità dell’Agenzia, uno di essi è interamente dedicato alla disciplina dei flussi informativi relativi ai beni sequestrati e delle comunicazioni (che avverranno in via telematica) tra l’Agenzia, l’autorità giudiziale e le altre pubbliche amministrazioni. La comunicazione sarà quindi protetta e digitalizzata, prevedendo diversi gradi di accesso ai dati in questione, il cui scambio avverrà sfruttando gli strumenti e i servizi previsti dal CAD. La definizione delle modalità della comunicazione e dei differenti livelli di accesso nei rapporti tra l’Agenzia, le PA e gli enti pubblici e privati avverrà attraverso la stipula di apposite convenzioni che dovranno avere il previo benestare di DigitPA. In un primo momento, in attesa che i servizi previsti vengano completamente avviati, sarà la PEC lo strumento utilizzato per lo scambio di informazioni.

Morti bianche, 231/2001 e pubblicità vietata per un'azienda

Segnalo questa richiesta alquanto particolare proveniente dal Tribunale di Lucca in tema di 231/2011 e morti bianche sul lavoro:
al termine della requisitoria relativa al decesso di un operaio caduto da 7 metri d'altezza, infatti, il pubblico ministero ha chiesto al giudice il divieto di pubblicizzare beni e servizi per almeno un anno a una delle ditte sotto inchiesta in base alla norma 231/2001 sulla responsabilità penale delle aziende. In pratica se sarà accolta la richiesta dell'accusa, per circa 1 anno un oleificio non potrà farsi pubblicità sui giornali, televisione, radio o su internet.
Si tratta di una delle misure più gravi, per i possibili risvolti conseguenti al danno di immagine che subirà l'azienda, quella che è stata invocata nell'inchiesta che porta a giudizio i titolari dell'immobile (in cui è avvenuta la morte del lavoratore), il coordinatore per la progettazione lavori, il rappresentante legale e il preposto della Caf.