È stato pubblicato in G.U. il Decreto del Ministro della Salute emanato in data 8 luglio 2011, recante norme in tema di “Erogazione da parte delle farmacie, di attività di prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”, in attuazione del d. lgs. n. 153/2009.
Per quanto riguarda la procedura di prenotazione, pagamento e ritiro dei referti, come disciplinata dagli articoli 3 e 4 del decreto, occorrerà anche considerare quanto già contemplato dalle "Linee Guida in tema di referti on-line" dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (delibera n. 36 del 19 novembre 2009), soprattutto per il profilo attinente al trattamento dei dati personali e, fra questi, dei dati sensibili, ai sensi dell’art. 4, co. 1, lett. d), del d. lgs. 196/2003.
Nel caso in cui il cittadino decidesse di avvalersi, poi, della possibilità di ritirare il referto presso la farmacia, questo avverrà attraverso la consegna allo stesso da parte dell'operatore della farmacia incaricato di tale servizio. Il referto potrà essere consegnato sia in originale cartaceo (in busta chiusa), sia mediante copia stampata del referto digitale, avente valore legale ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, qualora la struttura sanitaria presso la quale sia stata effettuata la prestazione preveda tale possibilità. A tal proposito, inoltre, nello stesso provvedimento si sottolinea la necessità di adottare misure e accorgimenti atti a garantire che l'accesso dell'operatore della struttura farmaceutica addetto alla gestione dei referti digitali sia effettuato solo ai fini della consegna dello stesso all'interessato, nonché di specifici standard tecnici idonei ad impedire la creazione di banche dati di referti digitali presso la farmacia.
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