mercoledì 18 luglio 2012

Tratto dalla serie unica “I peccati originali digitali”: una vita da ca-phone…per una firma digitale a prova di apprr!


Sono in aereo (tanto per cambiare) e li osservo da lontano. Sono gli Appricotti, un esercito ordinato e dai comportamenti ormai consueti: guardano il loro ca-phone sino a un minuto prima di alzarsi in volo e accendono il loro i-pac (sempre rigorosamente in pugno) un secondo dopo essere atterrati.
Da quel momento non lo spengono più e iniziano in maniera incessante e impetuosa i movimenti con la mano: aprono apprr, le chiudono, le riaprono, si guardano intorno orgogliosi, guardano foto, le richiudono, guardano la posta, la chiudono, aprono un gioco, lo chiudono. Imperscrutabili nel loro piacere fai da te.
Anche in fila per scendere dall’aereo i gesti della mano continuano nevrotici: la vita da ca-phone non ha sosta.
Imperturbabili nella loro identità digitale all’ultima moda e in una sorta di lobotomizzata esistenza reale, si guardano intorno per trovare compagni di viaggio che possano condividere una apprr. Perché solo una apprr regala gocce di felicità nel nuovo mondo dell’Appricott, dove tutto è differente, tutto è bello, tutto è indispensabile. Tocca l’Albicocca e sarai felice è lo slogan dello schizzinoso mondo del “Think Different”.
Eccoli allora in treno, in metro, per strada alla ricerca assoluta e incessante dell’ultima apprr. Per rendere una foto più bella, per vedere che tempo fa, per far ridere il bebè al seguito, non si può non avere l’ultima apprr e condividerla con aria ammiccante verso chi solo può comprenderne l’assoluta diversità: chi ha un ca-phone, chi ha sempre una mano sull’i-pac e non può fare a meno dell’i-pork per ascoltare la musica.
E poi entrare nell’elegantissimo negozio dell’Appricott non ha prezzo. Tutto è bellissimo, luccicante e pronto all’indispensabile uso e tutti ne vanno pazzi. L’usabilità distinta e raffinata di ogni pezzo di Albicocca nel suo pacco che profuma non ha prezzo. E allora si entra e si spende con il sorriso. Perché si compra il differente e l’unico piacere.
E chi se ne frega se adesso la situazione è addirittura peggiore di quanto faceva (e fa) l’odiosissima Macrostofft, se i software sono confezionati e pronti per l’uso, ma chiusissimi e se si paga ogni cosa a caro prezzo, anche un pensiero lussurioso (ma quanto è bello quel pensiero inserito in un’apprr!).
Tutto è in rete, sulle nuvole sicurissime dell’Albicocca Assoluta: tutto viene garantito nella sua semplicità e usabilità, tutto è differente e bello e chiuso a chiave. E tutti ne sono innamorati: uomini, donne e bambini …e anche il mondo degli informatici ne è stregato! Nel Mondo dell’Appricott “non si perde neanche un bambino” (direbbe oggi Lucio Dalla nella sua bella canzone “Disperato Erotico Stomp”!)…peccato che se c’è qualcosa che non va nel proprio ca-phone anche l’esperto informatico (compreso quello che viene a riparare i pc del mio studio!) senza farsi tanti problemi o porsi inutili interrogativi si mette in fila a chiedere assistenza, perché lì, sull’i-pac non può mettere mani! Tutto è bello, pronto e servito, ma guai a chiedere gli ingredienti del cialis che si ingurgita! Ma l’Appricotto è tranquillo: tutto funziona così per il suo bene e per la sua sicurezza e per garantire un futuro più bello, elegante e alla moda a tutta la nostra tecnologia!
Eccolo qui il popolo che volò un giorno sul nido del cuculo e che non pone domande al suo Meraviglioso Mondo dell’Albicocca. Lui si limita ossequioso ad eseguire ciò che l’i-pac e il ca-phone mettono a completa disposizione, perché tutto lì vive di anestetizzata magia.
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Ma che attinenza ha tutto questo surreale (e ovviamente immaginario) scenario con il mondo del diritto?!? Beh… mettendo da parte le ovvie riflessioni sull’incredibile percorso che un Impero Informatico è riuscito a sviluppare in pochi anni grazie ad oculate azioni di marketing e comunicazione e alla genialità indiscutibile di Steve Jobs, il quale ha pianificato la sua egemonia basandosi su un “pensiero differente” che ormai oggi non distingue più, ma è  massificato a livello globale e, quindi, è maggioranza e “la maggioranza sta come una malattia, come una sfortuna, come un'anestesia. come un'abitudine, per chi viaggia in direzione ostinata e contraria” (da Smisurata Preghiera di Fabrizio De Andrè). E senza dimenticare le pesantissime parole di Richard Stallman quando ha definito Jobs “pioniere del computer come una prigione cool, concepita per privare gli stupidi della loro libertà!” A me quello che si è riusciti a sviluppare in pochi anni, combinando usabilità e capacità di comunicazione, fa pensare alla firma digitale e ai suoi limiti! Si parla a vanvera dal 1997 di firma digitale e di un suo necessario utilizzo, per non parlare di CNS e CIE e tutto il resto e ancora tutti i cittadini digitali ne ignorano l’esistenza e ne fanno beatamente a meno!
Finalmente una legge delega di un paio di anni fa (la Legge 69/2009) aveva sollecitato il nostro Governo a modificare la normativa sulla firma digitale contenuta nel Codice dell’amministrazione digitale al fine “di semplificarne l'adozione e l'uso da parte della pubblica amministrazione, dei cittadini e delle imprese”. Parolina magica: USABILITÀ anche per la firma digitale!
E il Governo Italiano che ha fatto con il D. Lgs. 2010/235? Non ha cambiato nulla per la firma digitale e si è inventato un’altra firma: la firma elettronica avanzata! E col diritto così siamo alla frutta (assortita di mele e albicocche)!
E allora, caro legislatore, “ti scrivo, così mi distraggo un po” e da quando sei letteralmente partito “c'è una grossa novità: l'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va”. E allora mi permetto di darti un consiglio per l’anno che verrà: "La firma digitale falla fare a Mr Appricott e e almeno tutto il Mondo dell'albicocca la utilizzerà!"

giovedì 12 luglio 2012

Testo unico bipartisan per l'Agenda Digitale

Il comitato ristretto della Commissione Trasporti e telecomunicazioni della Camera ha approvato il testo unico bipartisan sui servizi elettronici e digitali, un disegno di legge che contiene le proposte di Pd-Udc, Pdl e Lega relative allo sviluppo tecnologico del Paese e all’attuazione dell’Agenda Digitale.
I tre punti principali del testo, che deve ancora essere approvato definitivamente, sono quelli di favorire la digitalizzazione della pubblica amministrazione, trovare i fondi per le infrastrutture di settore e sostenere le start-up legate all’innovazione.
Gli strumenti operativi proposti dal testo sono:
  • incentivi del Governo per lo sviluppo dei servizi digitali e la digitalizzazione della PA, da attuarsi attraverso l’utilizzo di formati aperti, software libero e protocolli aperti;
  • esenzioni fiscali a favore di Province e Comuni per la realizzazione di impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, prevedendo inoltre l’istituzione di un Catasto comunale per le infrastrutture di questo tipo già esistenti;

  • incentivi a sostegno delle start-up e creazione di un 'Fondo per l'Italia' da aprire alla partecipazione di soggetti sia pubblici che privati, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro.

mercoledì 4 luglio 2012

Liceità della vendita di licenze usate


La Corte di Giustizia dell’Unione Europea in seguito a domanda di pronuncia pregiudiziale da parte del Bundesgerichtshof tedesco, in qualità di giudice del rinvio, ha stabilito che il principio di esaurimento del diritto di distribuzione sulla singola copia del software - ai sensi dell’art. 4 paragrafo 2 della direttiva 2009/24 - operi anche con riferimento alla copia acquistata e scaricata tramite download.
Veniamo al caso in questione, che riguarda una controversia tra Oracle e UsedSoft. Oracle, titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione (riconosciuti dal diritto d’autore) dei programmi per elaboratore che sviluppa, distribuisce tali programmi tramite download dal proprio sito Internet. Questa modalità di distribuzione implica che il cliente, attraverso il download, acquisisca il diritto di utilizzazione dei programmi mediante contratto di licenza d’uso.
La UsedSoft, invece, commercializza licenze usate relative a programmi per elaboratore e, in particolare, licenze di utilizzazione dei programmi della Oracle oggetto della causa principale.
Al riguardo, la Corte ha affermato che resta irrilevante, in una fattispecie come quella oggetto della causa principale, il fatto che la copia del programma per elaboratore venga messa a disposizione del cliente da parte del titolare dei relativi diritti per mezzo di download dal sito Internet di quest’ultimo ovvero per mezzo di un supporto informatico tangibile quale un CD-ROM o un DVD in quanto, in entrambi i casi, si esaurisce il diritto di distribuzione - e di conseguenza il diritto di proprietà - sulla singola copia del software da parte del titolare del diritto. Partendo da tale premessa, la Corte arriva a considerare pienamente lecita l’attività di commercializzazione di licenze Oracle usate da parte della UsedSoft, specificando, però, che lo stesso acquirente iniziale deve rendere inutilizzabile la propria copia al momento della rivendita, al fine di evitare la violazione del diritto esclusivo di riproduzione di un software spettante all’autore del medesimo.
Se ad oggi si è ritenuto certamente possibile rivendere il proprio DVD o CD-ROM contenente il software senza violare il diritto d'autore, ora è stato palesato che non costituisce violazione del diritto d’autore neanche rivendere il “download del software”.

Giudice americano obbliga Twitter a fornire la password di un indagato


A New York un giudice ha imposto a Twitter di fornire la password di un attivista del movimento "Occupy" indagato per aver partecipato a una manifestazione non autorizzata, con la motivazione che l’accesso ai tweet è consentito e lecito, in quanto scrivendo un tweet si è ben coscienti di diffondere pubblicamente un’informazione o un’opinione (che quindi non si intende mantenere riservata) con tutte le conseguenze che possono seguire. Il caso desta particolare attenzione perché potrebbe fare giurisprudenza. Il rappresentante legale del social network ha dichiarato che richieste di questo tipo da parte delle autorità stanno diventando sempre più frequenti, soprattutto negli Stati Uniti.

martedì 3 luglio 2012

Maggiore trasparenza delle PA con l'art.18 del Decreto Sviluppo


Nel “Decreto Sviluppo” appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Decreto Legge n. 22 giugno 2012, n. 83) compaiono alcune disposizioni rilevanti circa la digitalizzazione delle PA e, in particolare, delle interessanti novità su trasparenza e Open Data. All’art. 18 (“Amministrazione aperta”) si legge, infatti, che tutte le PA  devono pubblicare in rete la “concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati”. Questa disposizione, che recepisce alcuni principi dell’Open Data, ha lo scopo di rendere meglio note e consultabili al cittadino le informazioni sulla spesa pubblica e i criteri di assegnazione di denaro da parte delle PA, anche in un’ottica di contrasto alla corruzione. Per le pubbliche amministrazioni - le quali avranno 6 mesi per adeguarsi a queste disposizioni utilizzando le “risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”, senza quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - sono stati anche definiti i criteri precisi di pubblicazione di tali informazioni sui relativi siti istituzionali, tutti criteri ispirati alla facilità di reperimento e consultazione da parte del cittadino. La PA dovrà dare pubblicità ai seguenti dati: “a) il nome  dell'impresa  o  altro  soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma  o  il titolo a base dell'attribuzione; d)  l'ufficio  e  il  funzionario  o dirigente responsabile del relativo procedimento  amministrativo;  e)la modalità seguita per l'individuazione  del  beneficiario;  f)  il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto  incaricato, nonché al contratto e  capitolato  della  prestazione,  fornitura  o servizio”, facendo in modo che le informazioni siano “riportate, con  link  ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della  sezione «Trasparenza,  valutazione  e  merito»  di  cui  al  citato   decreto legislativo n. 150  del  2009,  che  devono  essere  resi  di  facile consultazione,  accessibili  ai  motori  di  ricerca  ed  in  formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e  il riuso ai sensi dell'articolo 24 del  decreto  legislativo  30  giugno 2003, n. 196”.