giovedì 15 novembre 2012

La lotta alla corruzione diventa anche digitale


La legge n. 190/2012, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, introduce nuove misure per il contrasto di detti fenomeni, anche attraverso la pubblicità dell’attività delle PA sui rispettivi siti istituzionali.
Il comma 14 dell’art. 1 prevede, in effetti, che entro il 15 dicembre di ogni anno il responsabile della prevenzione della corruzione (di cui al comma 7 dello stesso art. 1) pubblichi nel sito web dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmetta all'organo di indirizzo politico dell’amministrazione.
Al successivo comma 15 dell’art. 1 si stabilisce che, al fine di assicurare i livelli essenziali di trasparenza dell’attività amministrativa, siano pubblicati nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche i relativi bilanci e conti  consuntivi,  nonché  i  costi  unitari  di realizzazione delle opere  pubbliche  e  di  produzione  dei  servizi erogati ai cittadini.
Inoltre, alla stregua del comma 16 dell’art. 1, le stesse PA devono assicurare tali livelli essenziali di trasparenza in riferimento ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione  prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché  attribuzione  di  vantaggi  economici  di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24  del  citato  decreto legislativo n.150 del 2009.
Con specifico riferimento ai procedimenti di cui alla lett. b) del comma 16 dell’art. 1, il successivo comma 32 dello stesso articolo precisa che «le  stazioni  appaltanti  sono  in  ogni  caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:  la  struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati  a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio  o  fornitura;  l'importo delle somme liquidate.  Entro il 31  gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono  pubblicate  in tabelle  riassuntive  rese  liberamente  scaricabili  in  un  formato digitale standard aperto che consenta di  analizzare  e  rielaborare, anche a fini  statistici,  i  dati  informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito  web  in  una  sezione  liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla  tipologia di stazione appaltante  e  per  regione.».
Infine, il comma 35 dell’art. 1 della Legge n. 190/2012 contempla la delega al Governo per l’adozione di un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

venerdì 2 novembre 2012

Violazione della privacy con la tessera del tifoso



Una recente sentenza emessa dal tribunale civile di Roma ha condannato l’AS Roma a risarcire per danni morali un abbonato versando una somma di 5.000 euro.
Cagione di questo risarcimento sarebbe  il trattamento illegittimo dei suoi dati personali, inseriti nella modulistica necessaria per ottenere la tessera del tifoso.
Il Garante per la Protezione dei dati personali era già intervenuto più volte su questo argomento (v. provvedimenti del 16 giugno 2010, del 10 novembre 2010 e del 12 gennaio 2011) prescrivendo che i tifosi venissero informati in modo più preciso e chiaro sull’uso che viene fatto dei dati personali forniti al momento della sottoscrizione della tessera, e soprattutto potessero scegliere liberamente se permettere o meno che questi dati venissero utilizzati anche a scopo di marketing e pubblicità.
Tra le varie funzioni della tessera del tifoso, infatti, c'è anche quella di permettere l'accesso agli impianti sportivi attraverso i varchi elettronici, e proprio per questo motivo deve contenere i dati personali del possessore ed essere contrassegnata da un codice alfanumerico che la identifica in modo univoco.

lunedì 22 ottobre 2012

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. Crescita n. 179/2012


Finalmente è entrato in vigore il D.L. Crescita n. 179/2012, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 4 ottobre.
L’obiettivo delle misure contemplate nel provvedimento è quello di promuovere la crescita economica, attraverso l’implementazione di infrastrutture e servizi digitali, la nascita e lo sviluppo di startup innovative, l’introduzione di strumenti fiscali volti ad agevolare la realizzazione di grandi opere con capitali privati, a creare le condizioni attrattive necessarie a favorire gli investimenti esteri in Italia, nonché la realizzazione di interventi di liberalizzazione, soprattutto in campo assicurativo.
In particolare, il D.L. n. 179/2012 si concentra sull'attuazione degli obiettivi dell’Agenda digitale, tra cui: la creazione di identità digitali e la diffusione di un documento digitale unico, in sostituzione sia della carta d’identità, sia della tessera sanitaria; la costituzione del domicilio digitale per il cittadino e per le imprese, mediante il quale inviare e ricevere tutte le comunicazioni con la PA; l’istituzione dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e dell’Archivio nazionale georeferenziato delle strade e dei numeri civici (ANSC).
Il testo integrale del Decreto Legge n. 179/2012 è disponibile all’indirizzo http://www.gazzettaufficiale.it/moduli/DL_181012_179.pdf.

venerdì 19 ottobre 2012

Il Garante Privacy approva la procedura di imbarco con le impronte digitali


Con l’obiettivo di snellire le procedure di imbarco, verificando con maggiore celerità l’identità dei passeggeri ai gate, Alitalia intende predisporre il nuovo servizio “fast boarding” per i suoi clienti “Millemiglia”.
Con tale sistema, peraltro già sperimentato da altre compagnie aeree europee, i passeggeri potranno scegliere di farsi rilevare le impronte digitali, le quali verranno criptate in un codice che sarà inserito in un template insieme ai dati identificativi del cliente. Tutti questi dati saranno poi caricati sul microchip di una smart card a radiofrequenza (utilizzabile con una tecnologia Rfid).
Al momento dell'accesso al gate di imbarco, quindi, i passeggeri verranno identificati attraverso un sistema che confronta le loro impronte digitali con i template memorizzati sulle carte elettroniche. In tal modo, non sarà creata alcuna banca dati perché il codice criptato dei dati biometrici rimarrà solo sulla smart card e quindi nell'esclusiva disponibilità dei clienti.
Inoltre, i dati presenti nella smart card verranno protetti con specifiche misure di sicurezza al fine di contenere al minimo i rischi di accesso abusivo alle informazioni contenute.
In ogni caso, tale sistema sarà alternativo e non sostitutivo rispetto a quello di identificazione tradizionale e i passeggeri potranno usufruirne solo dopo aver dato il proprio consenso scritto.
Tuttavia, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali ha però prescritto ad Alitalia l'adozione di ulteriori garanzie per la sicurezza dei dati dei clienti.
In particolare, come condizione per l'avvio del sistema, il Garante ha prescritto una serie di misure ulteriori a protezione dei dati dei passeggeri:
  • sulla smart card non dovrà essere riportata alcuna indicazione che renda immediatamente identificabile il passeggero;
  •  l'informativa resa ai clienti dovrà essere integrata indicando chiaramente le finalità che si intendono perseguire con il nuovo sistema;
  • Alitalia dovrà utilizzare i dati biometrici solo nella fase del loro "caricamento" nella carta;
  • la compagnia dovrà adottare idonee misure per inibire immediatamente tutte le funzioni della carta elettronica in caso di furto o smarrimento e dovrà fornire adeguate istruzioni ai passeggeri sulla corretta custodia della carta e sugli adempimenti in caso di perdita.

mercoledì 17 ottobre 2012

Sussite - ai sensi del d.lgs. 231/2001 - la responsabilità amministrativa dell'impresa per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro

La recente sentenza n. 40070 del 10 ottobre 2012 della IV Sezione Penale inteviene in materia di responsabilità amministrativa dell’azienda per violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Nel caso di specie, si fà riferimento all’articolo 25-septies del d.lgs. n. 231/2001, così come novellato dall’art. 300 del d.lgs. 81/2008, ovvero ai reati commessi con “violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”. In particolare, la Suprema Corte si è espressa sulla rideterminazione del calcolo delle quote quale sanzione amministrativa.