A tale quesito ha risposto la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n.13616/2011 della III sez. civile, sul ricorso presentato da un soggetto nei cui confronti un medico aveva redatto un certificato col quale si richiedeva che lo stesso fosse sottoposto a TSO (trattamento sanitario obbligatorio), non inoltrandolo direttamente al Sindaco, come prescritto ai sensi della L. 13 maggio 1978, n. 180, art. 1, bensì ai Carabinieri, i quali successivamente lo avrebbero fatto pervenire al Sindaco e alla locale Procura della Repubblica. Lo stesso certificato veniva fatto confluire nel fascicolo riguardante il procedimento relativo a una querela sporta dallo stesso soggetto nei confronti di un terzo, circostanza di cui il ricorrente veniva a conoscenza dopo diverso tempo, cioè solo a seguito della notifica dell’avviso di richiesta di archiviazione del medesimo procedimento.
In base a tale illecito trattamento di dati personali sensibili, egli lamentava di aver subito un danno all’immagine, risarcibile ai sensi degli artt. 2043 e 2050 c.c. e del d.lgs. 196/2003, consistente nella scarsa attendibilità con cui erano state valutate dalla Procura le dichiarazioni da lui rese nell’atto di querela e nella diffusione nel Paese d’origine di voci riguardanti il suo stato di salute mentale; circostanza, quest’ultima, che lo aveva indotto a trasferirsi.
Il medico convenuto, nel procedimento a contraddittorio integrato nei confronti del Garante Privacy, aveva eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.
Sul punto la Suprema Corte ha precisato che il dies a quo per la decorrenza della prescrizione dell'azione di danno è sì individuabile nella data del fatto, ma da intendersi in riferimento al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto, o avrebbe dovuto avere usando l'ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.
Nel caso di specie, dunque, il termine di prescrizione non può iniziare a decorrere sino a che non è legalmente conoscibile la causa del preteso danno, poiché il solo verificarsi del fatto causativo del danno (trasmissione illegittima di documento contenente dati sensibili), senza che lo stesso sia anche attribuibile a un soggetto determinato, non è idoneo in sé a concretizzare il fatto individuato dall’art. 2947 c.c., comma 1, quale esordio della prescrizione.
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