Una recente sentenza della Cassazione (n. 5525 della Terza sezione civile) ha dato un contributo importante all’affermazione in Italia del principio di diritto all’oblio in rete. In base a tale sentenza, infatti, sono stati riconosciuti dei precisi obblighi ai gestori di archivi e database, i quali devono garantire il loro costante e puntuale aggiornamento, onde evitare fenomeni di “gogna mediatica” e danni alla reputazione di chi è stato protagonista di vicende giudiziarie ma è stato poi assolto dalle accuse.
Protagonista della sentenza Tiziano M., assessore di un comune nell’hinterland milanese, coinvolto ai tempi di Tangentopoli in un'inchiesta giudiziaria e poi successivamente prosciolto. L’uomo aveva notato che negli archivi storici del Corriere della Sera (e anche in quelli informatici del realativo sito) erano ancora presenti gli articoli che parlavano del suo arresto e ne ha chiesto la rimozione, prima rivolgendosi al Garante Privacy e al tribunale di Milano e poi chiamando infine in causa la Cassazione che gli ha dato ragione. Obiettivo primario della sentenza la corretta informazione dei cittadini, motivo per il quale la società editoriale dovrà provvedere alla «predisposizione di un sistema idoneo a segnalare (nel corpo o nel margine) la sussistenza di un seguito o di uno sviluppo della notizia e quale esso sia stato (...), consentendone il rapido ed agevole accesso da parte degli utenti ai fini del relativo adeguato approfondimento».
giovedì 12 aprile 2012
Sentenza della Cassazione sul diritto all'oblio
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