Il
Garante Privacy si è espresso di recente sulla corretta applicazione dell’art.
18 del c.d. "Decreto Sviluppo 2012" (convertito nella Legge n.134/2012),
che impone nuovi obblighi di trasparenza in tema di amministrazione aperta.
Nello
specifico, l’Autorità ha infatti vietato la diffusione online dei dati sulla salute
dei pazienti ad alcune amministrazioni sanitarie.
La
questione prendeva le mosse dall’art. 18 del Codice Privacy che, prevedendo
nuove disposizioni in tema di agenda digitale e trasparenza nella Pubblica
Amministrazione, secondo le aziende sanitarie avrebbe potuto far sorgere l’obbligo
di pubblicare su internet anche i dati dei pazienti che hanno ad esempio
ricevuto indennizzi per danni irreversibili, rimborsi per cure di altissima
specializzazione, interventi assistenziali o altri contributi legati a
patologie mediche certificate.
Il
Garante ha precisato che, per quanto riguarda le persone fisiche, l'articolo
citato prevede la pubblicazione online solo dei dati di chi riceve
"corrispettivi o compensi" dalla Pubblica Amministrazione e che deve
in ogni caso essere interpretato alla luce dei principi fondamentali in materia
di protezione dei dati personali, cristallizzati in disposizioni comunitarie
che vincolano il nostro legislatore.
L’art.
18, dunque, nonostante il tenore letterale della disposizione, non può derogare
alle norme del Codice Privacy che vietano ai soggetti pubblici di diffondere i
dati idonei a rivelare lo stato della salute di una persona e che le
informazioni citate non possono essere pubblicate sui siti web istituzionali
degli enti.
L’Autorità
Garante, inoltre, ha ricordato che tutte le pubbliche amministrazioni, nel predisporre
il proprio sito Internet, devono sempre rispettare le apposite cautele indicate
nelle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per
finalità di pubblicazione e diffusione sul web", approvate dallo stesso
Garante nel 2011.
Nessun commento:
Posta un commento